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Salve a tutti
Ho comprato il mio Xperia Go nel Dicembre 2012 e già lo scorso Novembre (meno di un anno di vita) iniziò ad avere problemi come immagini che non si aprono, o inerenti alle chiamate. Durante quest'ultime infatti accadeva l'impossibile, mentre io rispondevo e iniziavo la conversazione, il telefono continuava a squilare, quindi, sia io che la persona al telefono, sentivamo la suoneria di sottofondo, oppure, in altri casi, PEGGIORI, le chiamate si bloccavano con annessa scritta "L'attività telefono non risponde. Vuoi chiudere?" e lì mi sono detta "Ma se in un CELLULARE l'attività TELEFONO non funziona a che serve??" Portato in assistenza, mi dissero fosse un problema di touch e una volta sostituito mi dissero si sarebbe risolto tutto. Dopo neanche una settimana si sono ripresentati gli stessi problemi, allora ritornata in assistenza mi dissero che magari si erano sbagliati e questa volta avrebbero provato a sostituire la scheda madre. Fatto ciò, il telefono sembrava andar meglio se non fosse che dopo circa tre settimane ecco gli stessi problemi. In conclusione conto di riportarlo nuovamente a riparare ma, essendomi stato detto che alla terza riparazione consecutiva, per lo STESSO motivo, per legge, sono OBBLIGATI a cambiare il prodotto, mi chiedevo se sapete dirmi se è vero..
Grazie e scusate se mi sono dilungata.
Che brutta storia...posso chiederti cortesemente quanto tempo è trascorso durante le riparazioni da quando hai portato l'Xperia in assistenza a quando poi ti è stato riconsegnato?
Intanto, ti allego un intervento trovato su internet:
La norma di riferimento è il CODICE DEL CONSUMO, contenunto nel Decreto Legislativo n. 206 del 6 Settembre 2005. In particolare si tratta dell'articolo 130.
Ad ogni buon conto ti lascio un vademecum:
La sostituzione del prodotto difettoso prevista dal Codice del consumo continua ad essere oggetto di numerose liti fra venditori e consumatori, i quali hanno soltanto una vaga idea dei loro diritti. I venditori, invece, sono furbi, negano che la responsabilità del prodotto difettoso sia loro (invece è soltanto loro), dicono che bisogna rivolgersi al fabbricante, affermano che la garanzia è di un anno (invece è di 2 anni), dicono che quel modello è finito o non c’è la misura, rimandano il consumatore da Ponzio a Pilato e al massimo, ma è raro, rilasciano un “buono” per un acquisto sostitutivo, di cui il consumatore il più delle volte non sa che farsene. La questione è semplice e al tempo stesso spinosa: se, cioè, in caso di prodotto difettoso il consumatore abbia diritto, a sua insindacabile scelta, al rimborso del prezzo o alla sostituzione del prodotto, senza che il negoziante possa opporsi alla scelta fatta. Le controversie avvengono specialmente nel settore dell’abbigliamento, ove è problematica una riparazione del prodotto difettoso, anche perché non esistono centri di assistenza come per le auto o gli elettrodomestici.
Va ricordato, comunque, che la scelta del consumatore non è insindacabile, essendo soggetta a dei limiti. La legge concede innanzitutto al consumatore una prima opzione o alternativa: può chiedere la riparazione o la sostituzione, in entrambi i casi senza spese. Se però il difetto è lieve e facilmente riparabile in modo tale da ripristinare la completa integrità del prodotto e con una spesa decisamente inferiore al prezzo pagato, il consumatore non può chiedere la sostituzione, a meno che la riparazione non comporti “notevoli inconvenienti per il consumatore” oppure non sia effettuata “entro un congruo termine… tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene”. Bisognerà quindi verificare caso per caso tali circostanze.
Solo successivamente la legge prevede, come ulteriore alternativa, il diritto del consumatore al rimborso del prezzo, ma alle seguenti condizioni:
• la riparazione e la sostituzione sono impossibili;
• il venditore non ha provveduto alla riparazione (o alla sostituzione) entro “un congruo termine”;
• la riparazione o la sostituzione hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Dalla formulazione legislativa appare quindi abbastanza chiara la scala dei diritti del consumatore all’atto della denuncia del difetto, più esattamente della “non conformità” del prodotto:
• deve accettare la riparazione se il difetto è lieve, se è poco costosa e se rende il prodotto completamente “conforme”;
• deve accettare la sostituzione se la riparazione è impossibile o troppo costosa, oppure se non è fatta entro un congruo termine, oppure, infine, se arreca notevoli inconvenienti;
• può chiedere il rimborso del prezzo soltanto quando i precedenti rimedi non sono possibili o non vanno a buon fine. In alternativa, può chiedere anche, a sua scelta, un parziale rimborso del prezzo, anzi la legge stabilisce il diritto al solo rimborso parziale del prezzo quando il difetto è di lieve entità e “non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione”.
Infine va ricordato che, qualora ricorrano le condizioni per il rimborso totale del prezzo, il consumatore non è affatto obbligato ad accettare un “buono” di pari valore per comprare un’altra cosa nello stesso negozio. La legge ha stabilito che, nel caso, si tratta di “scioglimento del contratto” di compravendita, mentre l’offerta di un “buono” configura una nuova proposta contrattuale del negoziante che il consumatore è libero di accettare o rifiutare.
Ciao Grazie per l'allegato, credo ne farò tesoro. In ogni caso, la prima riparazione va dal 13 Novembre 2013 al 19 Novembre 2013; la seconda dal 27 Novembre 2013 al 14 Dicembre 2013 (con sollecito da parte mia, in quanto non avevo più notizie dal giorno della consegna); terza riparazione 23 gennaio a data da destinarsi Tra la seconda e la terza c'è più di un mese di distacco NON perchè il cellulare andasse bene, ma perchè essendo fuori sede non ho avuto modo di portarlo a riparare.